Art. 1.
(Finalità).

      1. La salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali delle zone montane rivestono carattere di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.
      2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
      3. Gli interventi previsti e le risorse individuate dalla presente legge sono aggiuntivi e sostitutivi rispetto alle disposizioni sulle aree montane già vigenti e sono volti a limitare gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, nonché a garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna.
      4. Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge rientrano tra le attività di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a), c) e d), del Trattato che istituisce la Comunità europea. Nelle diverse sedi comunitarie l'Italia si fa promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, anche in deroga ai princìpi generali della concorrenza, nonché al raggiungimento di una definizione comunitaria che tenga conto delle diverse realtà dell'Unione europea.

 

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